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Fabi Donna

Tutela della maternità e misure di sostegno alla famiglia

By 8 Marzo 2020Aprile 14th, 2020No Comments

La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’art. 37 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita: ‘’La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Tuttavia, nonostante il principio sia stato stabilito sin dal 1948, la legislazione sulla materia sino all’inizio del terzo millennio è stata condensata in pochissimi passaggi a notevole distanza temporale gli uni dagli altri e solo dal 2001 si è registrata una maggiore attività normativa. La legge 30 dicembre 1971 n° 1204 ed il relativo regolamento di attuazione DPR n. 1026 del 25/11/76 costituiscono il fondamento giuridico per la tutela della lavoratrice madre, ma nonostante il principio della parità uomo/donna sia stato introdotto nel 1977 con la l. 903 sono stati necessari quasi trent’anni per ampliare la normativa sulla maternità estendo le tutele anche al padre lavoratore con la legge quadro n. 53/2000, denominata “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”. Successivamente, il 26/03/2001, è stato deliberato il D. Lgs. n. 151 denominato “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità” che tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un’adeguata assistenza da parte di entrambi i genitori.

Il T. U., fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione; rappresenta ancora oggi il testo legislativo di riferimento sulla materia avendo mantenuto la sua attualità nel tempo grazie a successivi interventi legislativi di riforma ed all’emanazione di disposizioni e circolari applicative. Dal 2008 il trattamento dei genitori adottivi o affidatari è stato sostanzialmente equiparato a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e parentali, cambiano solo le decorrenze, riferite alla data d’ingresso in famiglia ed i limiti di età dl minore. Con il D. Lgs. n. 80/2015, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, sono state introdotte alcune modifiche importanti all’art.
32 del T. U. in tema di congedi.

Le modifiche inizialmente a carattere sperimentale, sono divenute strutturali con il successivo D.Lgs. 148/2015.

Ultime in ordine temporale, le misure del ‘Pacchetto Famiglia’ introdotte dalla legge di bilancio 2017 e confermate negli anni successivi.

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